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Cosa cambia tra “da consumare entro” e “da consumare preferibilmente entro”?

Le informazioni da fornire ai consumatori nelle etichette degli alimenti sono di primaria importanza in quanto esse vengono prese in considerazione dagli stessi in fase di acquisto. Tra le informazioni più importanti troviamo la data di scadenza o il TMC oppure più comunemente “da consumare entro” / “da consumare preferibilmente entro”.

Spesso però i consumatori sono confusi tra queste 2 indicazioni, infatti uno dei maggiori sprechi alimentari potrebbe essere attribuibile all’errata interpretazione del TMC in quanto viene comunemente scambiato per data di scadenza.

In questo articolo proverò a fornire alcune indicazioni utili per i consumatori e magari da prendere in considerazione prima di acquistare o smaltire un alimento.

“Da consumare entro”: data di scadenza

La dicitura “da consumare entro” è quella che indica la scadenza del prodotto, ovvero quella data che una volta superata potrebbe causare rischi per la salute dei consumatori. Essa viene impiegata soprattutto per gli alimenti deperibili come la carne, i latticini, il latte fresco, ecc.

“Da consumare preferibilmente entro”: termine minimo di conservazione

La dicitura “da consumare preferibilmente entro” viene impiegata per indicare il termine minimo di conservazione (TMC) ed indica quella data che se superata potrebbe causare una riduzione della qualità dell’alimento ma non un rischio per la salute del consumatore.

Superato il TMC, bisognerà valutare alcuni parametri prima di consumare l’alimento ovvero l’odore, il colore ed il sapore, i quali non devono discostarsi da quelli rilevati nelle normali condizioni.

Alcuni prodotti con TMC sono i biscotti frollini, la pasta secca, il latte UHT, i taralli ed altri prodotti a lunga conservazione.

A titolo di esempio, prima di valutare se consumare un latte UHT con il TMC oltrepassato, bisognerà valutare che l’odore sia gradevole, il colore sia quello tipico del latte, che il sapore sia gradevole e che non vi siano grumi all’interno.

La norma di riferimento

A regolamentare la data di scadenza o il TMC è il Regolamento UE 1169/2011 nell’articolo 24 (“Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento“) e nell’allegato X (come indicare in etichetta la data di scadenza ed il TMC).

Sempre nello stesso Regolamento, sono specificati alcuni alimenti per i quali non è previsto indicare nè il TMC nè la data di scadenza, ovvero:

  • ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
  • vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,
  • bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,
  • prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione,
  • aceti,
  • sale da cucina,
  • zuccheri allo stato solido,
  • prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
  • gomme da masticare e prodotti analoghi.

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